ROMA\ aise\ – Con una dettagliata informativa, il Ministero degli Affari esteri ricorda a tutti gli italiani all’estero che a partire dal mese di novembre 2018 inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai cosiddetti “conti dormienti”, cioè gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008.
Il termine di prescrizione – si legge nel documento – si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altrettanti 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile.
La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all’indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”.
Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società.
Il Ministero, poi, ricorda che, dopo la dormienza, l’Intermediario (bancario, postale o finanziario) ha l’obbligo di inoltrare al titolare del rapporto l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Tale invito viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto del titolare o suo delegato.
Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati in forma scritta.
Sono operazioni idonee ad “evitare” la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato.
A titolo esemplificativo:
qualunque operazione “attiva” sul rapporto finanziario quale un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, etc.;
qualunque operazione “attiva” relativa ad altri rapporti finanziari che lo stesso titolare ha con il medesimo intermediario;
la comunicazione all’intermediare di voler continuare il rapporto;
qualsiasi comunicazione o richiesta all’intermediario concernente il rapporto finanziario (es. richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc.).
Non sono, al contrario, operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle non effettuate dal titolare o da suo delegato.
A titolo esemplificativo:
le operazioni automatiche (RID ed altri pagamenti automatici);
le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l’accredito di bonifici da parte di terzi).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – presso il quale è stato istituito il Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006 – ha affidato a Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) a decorrere dal 14 giugno 2010 la gestione delle domande di rimborso delle somme versate al predetto Fondo.
Sul sito istituzionale di Consap (www.consap.it), nella apposita sezione dei Servizi all’Economia (www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti/), sono presenti tutte le informazioni riguardanti le modalità operative di presentazione delle istanze di rimborso.
Il predetto sito guiderà l’utente ai fini dell’inoltro del modulo di domanda adatto ad ogni tipologia di rapporto dormiente rimborsabile e dei documenti da inviare in allegato ad esso (originali/copie).
Di particolare rilevanza è, tra la documentazione da produrre, l’originale Attestazione di devoluzione di somme al Fondo rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, obbligatoriamente prevista dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010, in quanto comprovante l’avvenuta devoluzione al Fondo dell’importo di cui si chiede il rimborso.
La domanda di rimborso può essere presentata direttamente dagli aventi diritto a Consap, senza dover necessariamente ricorrere all’attività di terzi o intermediari.
Pertanto, agenzie e/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al Fondo Rapporti Dormienti non sono stati incaricati né dal Ministero dell’Economia e delle Finanze né da Consap. Sui rimborsi non sono riconosciuti interessi né vengono applicate spese di alcun tipo.
Le domande possono essere presentate in via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap S.p.A.
Le istanze di rimborso, debitamente compilate e regolarmente sottoscritte, devono necessariamente contenere: a) il codice IBAN con il relativo Swift Code intestato all’avente diritto, per tutti i richiedenti appartenenti all’Area SEPA; b) il codice IBAN ed il routing number, per tutti gli accrediti extra Area SEPA; c) un valido indirizzo e-mail dell’avente diritto, al fine di facilitare le comunicazioni tra gli uffici e il richiedente.
IL TUO CONTO O QUELLO DI UN TUO FAMILIARE È “DORMIENTE”?
Scoprilo sulla Banca Dati Consap: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”. (aise)