Bozza riforma della Circolare n. 13/2003
La Commissione Continentale America Latina, riunitasi a Santo Domingo il 4-5-6 ottobre 2018, dopo aver analizzato la bozza di revisione della circolare 13/2003 (versione 6 settembre 2018), il documento della IV Commissione del CGIE, e il documento della collega Cons. Blasioli Costa, presenta le seguenti proposte e suggerimenti:
– la questione principale riguarda senz’altro la tempistica di erogazione dei contributi (punto 8) agli Enti Gestori/Promotori che dovranno essere rivisti ed abbreviati e, se possibile, anticipati all’inizio dell’anno per un corretto svolgimento delle attività.
– al punto 2.5 della Bozza, le attività da svolgere sono contemplate all’intero di Piani Paese pluriennali, a proposito è importante capire il ruolo dei Comites e del CGIE quanto allo studio e presentazione di detti Piani Paesi, anche perché la pianificazione pluriennale faciliterebbe l’erogazione anticipata del primo acconto.
– il punto 3.4 si riferisce alle “incompatibilità” per i rappresentanti dei Comites di ricoprire cariche direttive all’interno degli Enti richiedenti. Al di là che la citazione “rappresentanti” non è chiara e forse dovrebbe essere sostituita da: “consiglieri eletti e cooptati”, la Commissione ricorda che le realtà e le necessità delle comunità dell’Area, conformano un volontariato a più presenze nelle diverse strutture. In merito vale una doppia considerazione: da una parte si tratta di ‘’volontariato’’ senza nessuna ricompensa economica né dai Comites e né dagli enti gestori che giuridicamente non distribuiscono ai soci utili degli esercizi finanziari. Il punto 3.4 della bozza in questa prospettiva va rivisto, escludendo il richiamo all’incompatibilità menzionata, che per altra parte è già legiferata nella legge Comites.
– il punto 4.4 prevede che tra le altre funzioni il dirigente scolastico verifichi i dati presentati dall’Ente, anche rapportandole a specifiche poste del bilancio. Effettivamente sono delle competenze tecnico- amministrative molto specifiche e bisogna verificare se tali competenze amministrativo-contabili non dovrebbero essere delegate ai responsabili competenti, lasciando ai direttori scolastici le verifiche sulle attività di insegnamento, attività complementari di rilevanza didattica, requisiti professionali degli insegnanti ecc.
– il punto 4.6 prevede che i “corsi per adulti” (ossia attività di insegnamento della lingua e cultura italiane realizzate dall’Ente per un’utenza non scolastica) siano esclusi completamente dal contributo ministeriale. In America Latina le comunità sono ormai composte da persone di seconda, terza e quarta generazione. Si ricorda che sono la gran maggioranza i giovani e gli adulti italo-discendenti, che non hanno avuto in passato e nel presente la possibilità di frequentare scuole italiane o corsi di lingua italiana inseriti nei curricula di scuole locali così come indicati nel documento di modifica alla circolare 13. Per questo la Commissione chiede di cancellare il punto 4.6 della bozza presentata e includere anche gli spazi dei corsi di lingua italiana extra-scolastici offerti dagli enti gestori qualificati e riconosciuti dalle autorità consolari.
– al punto 14.1 sono elencate le funzioni del ruolo del dirigente scolastico, ove presente. Prima questione: per presenza, si intende la presenza fisica o anche l’estensione delle funzioni, per esempio in Brasile il dirigente scolastico fisicamente è a San Paolo, ma ricopre anche altre circoscrizione come per esempio Porto Alegre e Paraná. Seconda questione: dove non presente di chi sarà la responsabilità? (La circolare non prevede niente in merito).
– quanto all’attività propria di formazione degli Enti Gestori/Promotori è opportuno fare un’altra considerazione, ossia se l’Ente invia presso le scuole locali solo professori propri per l’insegnamento della lingua, questi difficilmente creano un vincolo stabile con gli alunni delle scuole, perché oltre alle ore di lezione non vivono gli altri contesti del quotidiano. Invece se l’Ente forma per l’insegnamento della lingua italiana professori già con contratto presso le scuole locali vi sarà un radicamento differente e una maggiore motivazione degli stessi, non solo, l’operato diventerà permanente perché i professori già fanno parte del contesto e l’insegnamento della lingua italiana non sarà solo una disciplina in più, ma parte di un apprendimento più generale e condiviso.
La Commissione, tenendo conto che l’art 10 del decreto legislativo 64/2017, si riferisce a “corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado”, e non solo scolastiche in senso ristretto, segnala l’importanza di inserire anche le Università straniere, per mezzo dei rispettivi Centri Linguistici, tra gli attori degli interventi regolati dalla Circolare. La collaborazione con le Università Straniere (cattedra di Italinistica, per esempio) assumerebbe un valore istituzionale, rendendo più facili gli interventi per la diffusione dell’italiano come lingua straniera, anche attraverso accordi con le autorità competenti. Sono molte le Università straniere che offrono corsi di laurea in didattica dell’Italiano, e la possibilità di istituire posti di insegnamento potrebbe far innescare un circolo virtuoso attraverso il quale aumentare il numero di studenti sia universitari che delle scuole. Inoltre nelle Università locali è spesso presente il Lettore di Italiano, che potrebbe fiancheggiare il Dirigente Scolastico e l’Ambasciata nel compito di raccogliere informazioni e monitorare l’andamento delle attività in tempo reale, facilitando modifiche ed integrazioni e collaborando alla tenuta dei contatti tra Università, Autorità locali ed Ambasciate/sedi Consolari.