Il Consiglio generale degli italiani all’estero è contrario alla riduzione dei 18 parlamentari eletti nella circoscrizione estero

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Comunicato stampa

 

La Iª Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato, in data 18 dicembre 2018, ha esaminato ed espresso parere negativo a modifiche o emendamenti degli articoli 1, 2, 3 e 4 del DL 214 mirante a riformare gli Artt. 48, 56 e 57 della Costituzione italiana per diminuire il numero dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori. Il testo, presentato dal relatore Roberto Calderisi recante riduzione del numero dei parlamentari, sarà messo in votazione nella stessa commissione domani 19 dicembre. Se dovesse prevalere la logica degli schieramenti, a dispetto dell’articolo 67 della Costituzione che recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, ci troveremmo di fronte a un insanabile vulnus. A breve il DL 214 sarà assegnato all’aula.

 

Qui di seguito gli articoli del DL 214 posti all’esame della Commissione:

 

  Art. 1

(Numero dei deputati)

  1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
  3. b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

 

Art. 2.

(Numero dei senatori)

  1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
  3. b) al terzo comma, le parole da: «sette» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quattro; il Molise e la Valle d’Aosta ne hanno uno».

 

Art. 3.

(Senatori a vita)

  1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale in carica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

 

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

 

Il Consiglio generale richiama e raccomanda le Senatrici e i Senatori della Iª Commissione permanente Affari Costituzionali a considerare con la dovuta attenzione e lungimiranza le ragioni che nel 2000 portarono il Parlamento a modificare la Costituzione italiana per integrare nelle due Aule la rappresentanza politica di 12 Deputati e di 6 Senatori eletti nella circoscrizione estero in rappresentanza di quasi 6 milioni di cittadini italiani residenti oltre confine, ai quali si somma la quantità esponenzialmente crescente dei cittadini temporaneamente all’estero. Un totale che corrisponde o supera quello dei residenti nelle più popolose Regioni italiane, quali Lazio o Campania, e deve quindi essere riflesso da un adeguato numero di rappresentanti nelle due Camere.

 

Se le indicazioni contenute nei 4 articoli in esame trovassero sbocco nella riforma costituzionale che si persegue, la differenza tra i cittadini residenti in Italia e quelli residenti all’estero si aggraverebbe ulteriormente e drammaticamente: un deputato eletto in Italia, infatti, rappresenterebbe 151.000 abitanti, uno eletto all’estero 687.000 iscritti AIRE; un senatore eletto in Italia 302.000 abitanti, uno all’estero 1.375.000 iscritti AIRE.

 

Una tale riduzione, inoltre, comporterebbe anche uno stravolgimento dei criteri ispiratori del sistema di formazione della rappresentanza, che è basato, com’è noto, su una legge elettorale compiutamente proporzionale, con espressione di preferenze individuali, che consentono all’elettore una scelta diretta e personalizzata. L’assegnazione di un solo seggio senatoriale per ciascuna ripartizione elettorale, nonostante la forte differenza del numero degli elettori tra le stesse ripartizioni, le trasformerebbe di fatto in collegi uninominali.

 

La stessa cosa accadrebbe alla Camera per le due ripartizioni con minor numero di elettori.

Il profilo istituzionale relativo al versante degli italiani all’estero sarebbe, inoltre, in evidente contraddizione con le strategie che, con sempre maggiore convinzione, si perseguono da alcuni anni in ordine alla promozione integrata del Sistema Italia nel mondo, strategie ancorate ad una più incisiva “diplomazia economica”, a una rinnovata e più estesa “diplomazia culturale” e a una diretta partecipazione delle comunità di origine italiana e dei protagonisti delle nuove emigrazioni.

 

Il Consiglio generale degli italiani all’estero, durante l’audizione del 22 novembre u.s. in Commissione Affari Costituzionali, ha avuto modo di formulare parere favorevole ad una eventuale riduzione complessiva del numero dei parlamentari eletti in Italia, confermando, però, vibrata e esplicita contrarietà ad inserire nel computo complessivo la rappresentanza degli italiani all’estero, la cui elezione avviene con altre modalità ed è determinata dalla legge specific; la 459/2001. Si ricorda che la rappresentanza dei 18 parlamentari degli italiani all’estero già oggi è sottodimensionata. Se nel 2000 questa decisione fu acquisita in seguito ad un faticoso compromesso al ribasso, in funzione del quale si portava a compimento l’architettura costituzionale della rappresentanza extra-territoriale italiana, oggi che quella ragione viene messa in discussione, occorrerà rivedere le condizioni, i numeri e in particolar modo si dovranno ridurre le distanze costituzionali tra tutti i cittadini detentori di diritti e doveri, sia essi residenti in Italia che all’estero, ai quali i principi costituzionali riconoscono indistintamente identica uguaglianza e libertà, in particolare in un’epoca votata al superamento delle frontiere nazionali. Si vuole modificare la Costituzione più bella del mondo, perché ? Due anni fa il popolo sovrano si è espresso negativamente al suo cambiamento, si continua a persistere.

Michele Schiavone

Tägerwilen, 18 dicembre 2018