Il 31 marzo 2021 scade il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per l’ammissione ai contributi per l’anno 2020 a sostegno della stampa periodica italiana all’estero, previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Le domande inviate oltre il termine di legge saranno considerate inammissibili.
Per i periodici italiani editi e diffusi all’estero, le domande e la relativa documentazione devono pervenire, entro la suddetta data, all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 30 aprile.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la dichiarazione del Capo dell’ufficio consolare competente attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero ed il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento.
Per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, domande e la relativa documentazione devono pervenire entro la data del 31 marzo 2021 al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: archivio.die@mailbox.governo.it.
Entro lo stesso termine devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa – UFFICIO ACCETTAZIONE – Via dell’Impresa, 90 – 00187 Roma. Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Si invita gli editori ad utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito e a compilarla digitalmente.
Per le imprese che editano i periodici all’estero, gli importi indicati nei Prospetti devono essere espressi nella moneta locale.
Nel caso in cui l’impresa editrice si avvalga della certificazione di una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui la stessa ha sede, i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono riportare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore riporta tutte le informazioni richieste dall’art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, dichiara di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati indicati nei prospetti e ne attesta sotto la propria responsabilità la veridicità.
Se l’impresa editrice non si avvale della società di revisione ovvero se la certificazione del revisore non è completa di tutte le informazioni e assunzioni di responsabilità sopra indicate, ai prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, deve essere allegata la documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno ammessi al contributo.
Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2017, tutta la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale. Pertanto i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria.