Gentile Presidente Giuseppe Brescia La ringrazio assieme agli onorevoli Parlamentari della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati per l’invito all’audizione odierna in merito alla Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei 5 referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione in votazione il 12 giugno prossimo per l’abrogazione di leggi o atti aventi valore di legge.
E’ la quarta volta che Lei ci ospita in questa legislatura. In premessa richiamiamo l’attenzione della Commissione sulla discussione in atto da tempo rispetto all’applicazione dell’articolo 48 della Costituzione, che riconosce indistintamente l’inalienabile diritto universale di voto a tutti i cittadini italiani, compreso quelli residenti o temporaneamente domiciliati nella circoscrizione estero la cui partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica si esplica con il voto per corrispondenza, il quale trova attuazione nella fonte legislativa della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che regola l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero coglie questa occasione per sollecitare ed esortare il Governo, in particolare la Commissione Affari Costituzionali, ad assumere l’iniziativa per rivedere ed adeguare la vigente normativa 459/2001 alle esigenze intervenute nelle comunità degli italiani all’estero a 21 anni di distanza dalla promulgazione della citata legge. Questa urgenza è motivata dalle modifiche legislative e dagli effetti causati dalla riduzione del numero dei parlamentari da eleggere alle prossime elezioni legislative, sia dal numero esponenziale delle elettrici e degli elettori residenti nella circoscrizione estero, che nel periodo che ci separa dalla prima elezione del 2001, è aumentato del 125%. Il CGIE da anni chiede, e lo ha fatto anche in questa sede, di mettere in sicurezza il voto degli italiani residenti nella circoscrizione estero.
Nello specifico della nostra audizione il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 sul quale siamo chiamati a esprimere il parere è composto di 9 articoli, tra i quali il settimo concerne disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, il quale va a modificare alcune parti della vigente normativa della legge 27 dicembre 2001, n. 459 concernente l’esercizio del diritto di voto e le procedure che regolano la loro partecipazione al voto legislativo e referendario.
Il novellato articolo interviene sull’organizzazione e sui procedimenti dello scrutinio, dello spoglio elettorale per porre rimedio alle difficoltà e alla credibilità stessa delle procedure, che con gli anni hanno mostrato forti criticità gestionali, procedurali e di trasparenza. Il CGIE ritiene indispensabile intervenire con urgenza al fine di ovviare a tale situazione, che si è rivelata tale da mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la loro legittimazione.
L’articolo 7 interviene, quindi, con degli adeguamenti sull’articolo 7 della legge n. 459 del 2001, al quale aggiunge quattro commi volti a costituire quattro uffici decentrati per la circoscrizione Estero e a suddividere, tra questi, le ripartizioni della circoscrizione Estero. A differenza degli attuali adempimenti inerenti alle operazioni elettorali svolti per quasi 20 anni dalla corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l’Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero, esso interviene per modificare e decentrare le corti d’appello in altre 4 sedi Milano, Bologna, Firenze e Napoli. L’emendamento prevede di distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra più corti di appello, mantenendo tuttavia ferme le previsioni secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere a Roma. Questa modifica è stata più volte segnalata negli anni scorsi dal CGIE nelle relazioni trasmesse al Parlamento quale soluzione per evitare i brogli elettorali e per introdurre maggiore trasparenza nello scrutino.
Motivo per questa modifica normativa e dato dal fatto che nel corso degli anni il numero degli elettori è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione referendum del 2003 (prima applicazione della legge n. 459 del 2001) agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022. Tanto la corte di appello di Roma, quanto la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati (dalla quale giorni or sono siamo stati auditi) hanno segnalato le gravi disfunzioni generate dal sistema vigente, in particolare per l’enorme carico di lavoro connesso con lo scrutinio contemporaneo, svolto in una sola giornata, di tutte le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero ed anche per i gravi problemi logistici e di sicurezza, delle defezioni del personale addetto ai seggi.
La seconda modifica sostanziale interviene per anticipare al mercoledì precedente la data delle elezioni (in luogo del giovedì) il termine entro cui le buste contenenti i voti devono giungere presso i consolati, e permette di attribuire il materiale elettorale alle quattro diverse corti di appello rappresentative delle quattro ripartizioni, in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, in modo da suddividere il carico di lavoro tra più uffici giudiziari, che potrebbero adottare misure organizzative più efficaci. La riduzione del processo elettorale di un giorno non pregiudica la partecipazione né il rinvio dei plichi elettorali alle sedi consolari, mentre la modifica procedurale servirà a distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra tutte le 5 corti di appello, mantenendo tuttavia ferme le previsioni secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere in tempo a Roma.
La suddivisione della circoscrizione elettorale estero in complessive 5 sedi, 4 delle quali decentrate, agevolerà il reclutamento del personale delle corti d’appello, dei presidenti e degli scrutatori di seggio per tutte le attività precedenti e successive allo spoglio delle schede. Ciò permetterà di programmare e rendere più agevole la suddivisione del materiale da scrutinare in base al numero dei cittadini residenti nelle varie ripartizioni elettorali e dei seggi da allestire in maniera omogenea tra le sedi, in modo che sia possibile tenere conto dei mutamenti demografici, che nel corso degli anni possano alterare i rapporti tra gli Stati senza dover necessariamente intervenire con ulteriori modifiche normative.
Le cinque ripartizioni elettorali e le nuove sedi per lo scrutinio
E’ ponderata l’indicazione di istituire e mantenere ferma l’assegnazione della ripartizione America meridionale all’Ufficio centrale di Roma, di attribuire alla sede di Napoli le ripartizioni America settentrionale e centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide e di designare per la ripartizione Europa, quella più numerosa che da sola rappresenta il numero maggiore di elettori delle altre tre ripartizioni, quelle di Milano, Bologna e Firenze.
Mentre i comma 2-3-4-5-6 dell’articolo 7 apportano delle lievi modifiche e indicazioni all’interazione tra le 5 corti d’appello per adeguare il dato normativo all’introduzione degli uffici decentrati, comprese le scelte logistiche e la nomina dei componenti dei seggi, nelle città di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, è di grande rilevanza, invece, il comma 7 dell’articolo, che interviene sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa per organizzare e svolgere le consultazioni elettorali.
I costi rappresentano un punto dirimente dell’intera impalcatura sulla quale regge il voto della circoscrizione estero: non è ammissibile e del tutto incostituzionale far discendere la partecipazione degli italiani all’estero alle consultazioni referendarie, legislative ed anche per le elezioni dei Comites e del CGIE dalla copertura finanziaria che comportano questi appuntamenti democratici. Si tratta di garantire sempre e ovunque i principi costituzionali che alimentano la partecipazione elettorale di tutti i cittadini. A nulla servono le scorciatoie per abbattere i costi, quali l’opzione dell’inversione di voto che è stata voluta e applicata dal Ministero degli Affari esteri per ben due volte nel passato per le elezioni dei Comites, se i risultati hanno prodotto l’esigua e deplorevole partecipazione che è passata dall’entusiasmante 33.5 % delle elezioni legislative al fallimentare 1,7 % delle recenti elezioni dei Comites.
Queste scelte sono state certamente decise per nascondere debolezze di organico presenti da tempo nella rete diplomatico-consolare e le difficoltà a contenere una gravosa mole di lavoro, che in parte viene gestita ancora con strumenti obsoleti.
Serviranno, invece, investimenti e progettualità per garantire il voto universale sia in Italia che all’estero e favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie elettroniche, come stanno già facendo in molti paesi europei ed extra europei. Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero è interessato a conoscere i risultati della sperimentazione del voto elettronico utilizzato il mese di dicembre scorso in occasione delle elezioni dei Comites nelle 11 circoscrizioni consolari. Siamo disponibili a dare un nostro contributo fattivo per il suo futuro impiego. Ripiegare su soluzioni selettive e impopolari, che comportano il taglio dei diritti costituzionali nella circoscrizione estero, è aberrante per una democrazia evoluta quale la nostra.
Il comma 7 dell’articolo in esame definisce le modalità e determina la misura massima del finanziamento triennale delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali; considerato l’aumento degli elettori all’estero e la complessità nella gestione delle operazioni di voto all’estero la disposizione contenuta nel decreto in esame è davvero lungimirante, rappresenta un passo avanti, perché prevede che da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, l’emanazione del decreto di assegnazione delle risorse alle amministrazioni preposte all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali avvenga di concerto anche con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il cambio di paradigma permetterà alla Farnesina di programmare meglio il fabbisogno e le consultazioni elettorali e referendarie per la parte che le compete, investendo non solo sugli strumenti e sulle procedure elettorali, ma anche nella comunicazione per informare adeguatamente i nostri connazionali, renderli partecipi e coinvolgerli nella costruzione democratica della comunità di riferimento, cosa che non è proprio avvenuta per i 5 referendum del 12 giugno prossimo. Ci consola il fatto che anche in Italia questi argomenti siano stati marginali all’attuale discorso politico.
Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle future operazioni di spoglio relative ai referendum siamo favorevoli a replicare le analoghe disposizioni dettate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell’anno 2020,
ovvero
- a) che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
- b) che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio sia stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire;
- c) che l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali sia aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggiore mole di lavoro da cui essi saranno gravati.
Roma, 24 maggio 2022