Riforma Csm – si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.
IL QUESITO «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
LA SPIEGAZIONE: Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è il massimo organo di amministrazione della giustizia e di autocontrollo dei giudici. E’ previsto dalla Costituzione e ne è garantita l’autonomia da ogni altro Organo e potere dello Stato. Oltre a membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale della Cassazione) è composto da 23 membri, eletto per 2/3 dai magistrati e per 1/3 dal Parlamento. Dei sedici componenti scelti dai giudici 2 sono eletti tra i componenti della Corte di Cassazione, 10 tra i giudici di merito, 4 tra i pubblici ministeri e durano in carica 4 anni. Ogni giudice per potersi candidare deve raccogliere una serie di firme di altri magistrati a sostegno della propria candidatura, nel numero compreso tra 25 e 50. Il referendum vuole abrogare questo obbligo di raccolta delle firme, nelle intenzioni dei promotori per sottrarre la candidatura dei magistrati alla necessità di avere un “folto” gruppo a sostegno, e quindi per togliere alle correnti ed alle associazioni di magistrati la possibilità di “gestire” in qualche modo le candidature stesse.